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Qualche delucidazione sul "droit de suit"

Come abbiamo già segnalato in un precedente articolo del 2005, il "droit de suit" (diritto di seguito) prevede, in caso di vendita di un'opera d'arte in asta o tramite intermediari, una maggiorazione del prezzo per compensare gli artisti o i loro eredi dell'incremento di valore che l'opera ha registrato col passar del tempo.

Questa disposizione, prevista dalla Legge 633/1941 sul diritto d'autore e ribadita dalla Direttiva CE 84/2001, è rimasta per anni lettera morta per la mancanza del regolamento di attuazione, ma dal 1 gennaio 2006 è diventata imperativa anche se i suoi effetti hanno cominciato a farsi sentire solo a partire dal 9 aprile quando sono state definite le norme a cui attenersi (Dlgs. 118 del 13 febbraio 2006).

Gli artisti hanno quindi diritto di ottenere una quota dell'incremento di valore che le loro opere hanno realizzato a ogni vendita successiva alla prima.
In caso siano scomparsi, il diritto passa agli eredi, ma dura solo fino a 70 anni dalla morte degli autori.
La data a cui fare riferimento è il 2006, ma la mancanza di indicazioni precise su come comportarsi, potrebbe aver creato problemi a chi si doveva occupare della dichiarazione e della riscossione. Quindi è possibile che, nei primi tempi, molte vendite non siano state condotte come previsto.

Il pagamento di quanto dovuto è a carico del venditore, che deve, a questo proposito, contattare la SIAE. Il soggetto incaricato della riscossione del diritto di seguito è infatti, la Società italiana degli Autori ed Editori, che agisce per conto di tutti gli artisti, e quindi anche di quelli che non sono suoi soci.

Per saperne di più, si può guardare il sito della SIAE, dove si trovano informazioni sulle modalità e il calcolo dei conferimenti, che sono cambiati a partire dal 21 marzo 2008, e anche gli elenchi delle dichiarazioni di vendita e degli autori non reperiti. Ed è questa la parte sicuramente più utile. Gli artisti e i loro eredi dovrebbero guardarla, infatti, con una certa regolarità e farsi riconoscere, dato che il diritto a incassare si estingue entro 5 anni dalla messa a disposizione dell'importo.

Scaduto il termine, le somme versate e non richieste seguono il destino indicato dall'art. 154, comma 2, della Legge 633/41 e vengono quindi devolute all'ENAP (Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per i Pittori e Scultori, Musicisti Scrittori ed Autori Drammatici).

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